Legge federale
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Art. 97
1 Trascorso il termine per le notificazioni, l’ufficio competente allestisce lo stato di ripartizione. Fondandosi sulle iscrizioni nel registro fondiario e negli altri registri pubblici, nonché sulle notificazioni che completano o rettificano queste iscrizioni, esso indica esattamente il grado e l’importo di ciascun credito nonché i rispettivi dividendi. Per il grado valgono le norme del Codice civile svizzero108. 2 Nei limiti in cui i pagamenti abbiano per effetto l’estinzione di diritti di pegno, i diritti dei titolari di grado posteriore avanzano nei posti divenuti liberi. 108RS 210 |