1 Introdotto dal n. I 5 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
Art. 97
1 Trascorso il termine per le notificazioni, l’ufficio competente allestisce lo stato di ripartizione. Fondandosi sulle iscrizioni nel registro fondiario e negli altri registri pubblici, nonché sulle notificazioni che completano o rettificano queste iscrizioni, esso indica esattamente il grado e l’importo di ciascun credito nonché i rispettivi dividendi. Per il grado valgono le norme del Codice civile svizzero108.
2 Nei limiti in cui i pagamenti abbiano per effetto l’estinzione di diritti di pegno, i diritti dei titolari di grado posteriore avanzano nei posti divenuti liberi.