Legge federale relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionalidel 22 giugno 2001 (Stato 1° gennaio 2013) |
Art. 5 Incartamento sui genitori adottivi
1L'Autorità centrale cantonale allestisce un incartamento sui futuri genitori adottivi. Esso deve segnatamente contenere:
2Se l'incartamento viene preparato da un ufficio di collocamento in vista d'adozione, l'Autorità centrale cantonale esamina se è completo ed esatto e ordina i complementi necessari. 3L'Autorità centrale federale esamina se l'incartamento è completo e trasmette i documenti necessari all'Autorità centrale dello Stato d'origine del minore; se constata lacune, rinvia l'incartamento all'Autorità centrale cantonale affinché lo completi. 1 Ora: il certificato di idoneità (art. 6 OAdoz). |