Legge federale
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Art. 12 Controlli in Svizzera
1 Gli organi di controllo possono verificare la provenienza e l’origine di esemplari di specie protette e la legalità della circolazione degli stessi. 2 A tale scopo possono accedere con o senza preavviso ai locali e agli impianti in cui si trovano tali esemplari o in cui si presume che si trovino tali esemplari. 3 Possono consultare i registri di controllo degli effettivi e prelevare campioni ai fini dell’identificazione degli esemplari. 4 Nell’esercizio della loro attività di controllo, hanno qualità di organi della polizia giudiziaria. 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di controllo. |