Legge federale
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Art. 27 Azione penale
1 L’USAV persegue e giudica le infrazioni di cui all’articolo 26. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 200524 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 200925 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo.27 2 Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 1 e un’infrazione alla legge federale del 16 dicembre 200528 sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, alla legge del 20 giugno 201429 sulle derrate alimentari, alla legge del 29 aprile 199830 sull’agricoltura, alla legge del 1° luglio 196631 sulle epizoozie, alla legge del 20 giugno 198632 sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 199133 sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.34 3 L’azione penale per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni; la pena per una contravvenzione in quattro anni. 27 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). 34 Nuovo testo giusta l. n. II 1 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017). |