Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adultidel 21 dicembre 2007 (Stato 1° luglio 2009) |
Art. 4 Procedura di conciliazione o mediazione
1L'Autorità centrale può avviare una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole. 2Essa esorta adeguatamente le persone interessate a partecipare alla procedura di conciliazione o alla mediazione. |