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Art. 22 Calcolo
1 I crediti d’impegno sono calcolati sul fondamento di stime condotte diligentemente e secondo le regole tecniche. 2 Il Consiglio federale risponde della valutazione circa il fabbisogno finanziario. L’unità amministrativa incaricata di approntare la domanda di credito deve indicare nella medesima gli elementi di calcolo e i fattori d’incertezza; occorrendo, deve espressamente prevedere e indicare le opportune riserve. 3 Ove sia necessario per chiarire la portata e le ripercussioni finanziarie di progetti complessi, l’unità amministrativa deve domandare previamente un credito di studio. |