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Art. 41a Prestazioni commerciali; autorizzazioni 49
1 In virtù della presente legge le unità amministrative seguenti possono fornire prestazioni commerciali a terzi:
2 Le unità amministrative autorizzate possono fornire prestazioni commerciali se queste:
3 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata. 49 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281). |