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Art. 58 Dipartimento federale delle finanze
1 Il DFF gestisce le finanze della Confederazione e provvede ad assicurarne una visione globale. 2 Il DFF prepara, per il Consiglio federale, il preventivo e le relative aggiunte, il consuntivo e il piano finanziario; esso verifica le domande di credito e la stima dei ricavi. 3 Il DFF esamina, per il Consiglio federale, ogni progetto avente implicazioni finanziarie, per determinare se sia conforme ai principi dell’economicità e dell’efficacia e se il suo costo sia sopportabile. 4 Il DFF verifica periodicamente se le spese ricorrenti e le uscite per investimenti sono necessarie e appropriate. |