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Art. 15 Aumento dell’importo massimo
1 L’Assemblea federale può, al momento dell’adozione del preventivo o dei crediti aggiuntivi, aumentare l’importo massimo di cui all’articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale in caso di:
2 Un aumento è possibile, tuttavia, soltanto se il fabbisogno finanziario supplementare ammonta almeno allo 0,5 per cento dell’importo massimo. |