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Art. 16 Conto di compensazione
1 Dopo l’approvazione del consuntivo, l’importo massimo fissato per le uscite totali dell’anno precedente è rettificato sulla base delle entrate ordinarie effettivamente conseguite.22 2 Se le uscite totali iscritte nel consuntivo sono superiori o inferiori all’importo massimo rettificato, la differenza è addebitata o accreditata a un conto di compensazione distinto dal consuntivo. 22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5941; FF 2008 7415). |