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Art. 17 Disavanzi del conto di compensazione
1 I disavanzi del conto di compensazione devono essere compensati sull’arco di più anni per il tramite della riduzione dell’importo massimo di cui agli articoli 13 o 15. 2 Se il disavanzo supera il 6 per cento delle uscite totali dell’esercizio annuale precedente, la compensazione deve essere eseguita entro i tre esercizi annuali successivi. |