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Art. 17b Disavanzi del conto di ammortamento 24
1 I disavanzi del conto di ammortamento dell’esercizio annuale precedente devono essere compensati sull’arco dei sei esercizi annuali successivi per il tramite della riduzione dell’importo massimo di cui agli articoli 13 o 15. 2 Se il disavanzo del conto di ammortamento supera di oltre lo 0,5 per cento l’importo massimo di cui all’articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il termine previsto dal capoverso 1 decorre nuovamente. 3 In casi particolari, l’Assemblea federale può prolungare i termini previsti dai capoversi 1 e 2. 4 L’obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito fintantoché non sia eliminato il disavanzo del conto di compensazione di cui all’articolo 17. 5 L’Assemblea federale determina ogni anno l’ammontare delle riduzioni in occasione dell’adozione del preventivo. 24 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5941; FF 2008 7415). |