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Art. 17c Risparmi a titolo precauzionale 25
1 Al fine di compensare disavanzi prevedibili del conto di ammortamento, l’Assemblea federale può, al momento dell’adozione del preventivo, ridurre l’importo massimo di cui agli articoli 13 o 15. 1bis La riduzione di cui al capoverso 1 può essere effettuata anche al momento dell’approvazione del consuntivo.26 2 La riduzione presuppone che il conto di compensazione di cui all’articolo 16 sia almeno in pareggio. 25 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5941; FF 2008 7415). 26 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2022 (Riduzione del debito causato dall’epidemia di COVID-19), in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2023 29; FF 2022 943). |