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Art. 17e Compensazione del disavanzo del conto di ammortamento dopo l’epidemia di COVID-19 28
1 Se le uscite totali iscritte nel consuntivo sono inferiori all’importo massimo rettificato, in deroga all’articolo 16 capoverso 2 la differenza è accreditata al conto di ammortamento fintantoché il conto di compensazione non presenta un disavanzo. 2 Il termine per la compensazione del disavanzo del conto di ammortamento di cui all’articolo 17b capoverso 1 è prolungato fino alla chiusura dell’esercizio annuale 2035. 3 In caso di eventi eccezionali che esulano dal controllo della Confederazione, il Consiglio federale sottopone tempestivamente all’Assemblea federale una proroga del termine di cui al capoverso 2 al massimo fino alla chiusura dell’esercizio annuale 2039. 28 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2022 (Riduzione del debito causato dall’epidemia di COVID-19), in vigore dal 1° feb. 2023 al 31 lug. 2040 (RU 2023 29; FF 2022 943). |