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Art. 19 Pianificazione finanziaria
1 Il Consiglio federale allestisce una pianificazione finanziaria pluriennale; essa si riferisce ai tre anni successivi a quello del preventivo. La pianificazione finanziaria documenta:
2 Se propone all’Assemblea federale crediti per progetti non previsti nella pianificazione finanziaria, il Consiglio federale espone nel contempo le modalità di finanziamento dell’onere supplementare. 3 Il Consiglio federale coordina quanto possibile la pianificazione finanziaria della Confederazione con quella dei Cantoni. 4 Il contenuto e l’articolazione della pianificazione finanziaria sono retti dagli articoli 143 capoverso 2 e 146 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200232 sul Parlamento.33 30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). 31 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711). 33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711). |