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Art. 21 Definizione e campo di applicazione
1 Un credito d’impegno dev’essere chiesto di norma qualora debbano essere contratti impegni finanziari la cui durata supera l’anno di preventivo. 2 Il credito d’impegno determina l’ammontare entro cui il Consiglio federale può contrarre impegni finanziari per uno scopo determinato. 3 Il credito d’impegno è limitato nel tempo soltanto se lo prevede il decreto di stanziamento. 4 I crediti d’impegno sono segnatamente necessari per:
5 Il fabbisogno di mezzi finanziari per gli impegni va iscritto di volta in volta nel preventivo come spesa o uscita per investimenti. |