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Art. 27 Crediti addizionali 34
1 Se, prima o durante l’attuazione di un progetto, risulta che il credito d’impegno già stanziato è insufficiente, il Consiglio federale deve domandare senza indugio un credito addizionale.35 2 Per i maggiori costi dovuti al rincaro o alle variazioni monetarie, esso può chiedere il credito addizionale dopo l’esecuzione del progetto.36 3 I pagamenti non devono in nessun caso superare il credito d’impegno stanziato. 34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). 35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). 36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). |