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Art. 28 Urgenza 37
1 Per i progetti la cui esecuzione non ammette rinvii, il Consiglio federale può autorizzare l’avvio o il proseguimento dei lavori prima dello stanziamento del credito d’impegno. Domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze delle Camere federali (Delegazione delle finanze). 2 Gli impegni urgenti che il Consiglio federale ha assunto sono poi sottoposti per approvazione all’Assemblea federale. 3 Se l’impegno urgente supera i 500 milioni di franchi e se, per la sua successiva approvazione, è chiesta la convocazione dell’Assemblea federale in sessione straordinaria entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione. 37 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473). |