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Art. 3 Definizioni 5
1 I beni amministrativi comprendono i valori patrimoniali che servono direttamente all’adempimento dei compiti pubblici, segnatamente gli investimenti materiali, i mutui e le partecipazioni. 2 I beni patrimonialicomprendono tutti i valori patrimoniali rimanenti. 3 Si considera spesala diminuzione di valori patrimoniali e l’incremento di capitale di terzi che comportano la diminuzione del capitale proprio. Fanno parte di questa categoria anche le variazioni di valutazione. 4 Si considera ricavo l’incremento di valori patrimoniali e la diminuzione di capitale di terzi che comportano l’aumento del capitale proprio. Fanno parte di questa categoria anche le variazioni di valutazione. 5 Si consideranouscite:
6 Si consideranoentrate:
7 Nei gruppi di prestazionisono riunite le prestazioni di un’unità amministrativa con le quali si intendono raggiungere obiettivi simili. 5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). 6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2022 (Riduzione del debito causato dall’epidemia di COVID-19), in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2023 29; FF 2022 943). |