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Art. 32 Calcolo dei crediti
1 I crediti sono stabiliti sul fondamento di una stima diligente del fabbisogno presumibile. 2 I crediti riguardanti spese presumibili o uscite presumibili per investimenti per le quali manchi ancora il fondamento legale sono comunque iscritti a preventivo; rimangono però bloccati fino all’entrata in vigore del fondamento legale. 3 Per i provvedimenti che durano oltre un anno, nella motivazione della domanda di credito dev’essere menzionato l’ammontare della spesa totale presunta o dell’investimento globale. |