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Art. 33 Crediti aggiuntivi 44
1 Se il preventivo non prevede crediti o crediti sufficienti per spese o uscite per investimenti, il Consiglio federale chiede all’Assemblea federale di stanziare crediti aggiuntivi. 2 Il Consiglio federale sottopone periodicamente all’Assemblea federale le domande di crediti aggiuntivi. 44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). |