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Art. 34 Crediti aggiuntivi urgenti 45
1 Prima dello stanziamento da parte dell’Assemblea federale, il Consiglio federale può decidere spese o uscite per investimenti secondo l’articolo 33 soltanto se non le può differire e se la Delegazione delle finanze vi ha acconsentito. 2 Con la successiva domanda di crediti aggiuntivi, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale, per approvazione a posteriori, le spese e uscite per investimenti urgenti decise con il consenso della Delegazione delle finanze. 3 Se la spesa o l’uscita per investimenti è superiore a 500 milioni di franchi e se, entro una settimana dal consenso della Delegazione delle finanze, un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale chiede, per approvazione a posteriori, la convocazione dell’Assemblea federale in sessione straordinaria, questa sessione si svolge nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione. 45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). |