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Art. 35 Limitazione dei crediti aggiuntivi 46
Per quanto possibile, l’importo totale dei crediti aggiuntivi non deve superare l’importo totale delle parti dei crediti a preventivo che non saranno probabilmente utilizzate. 46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333). |