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Art. 37b Liberazione di crediti
1 Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere parzialmente o totalmente un blocco di crediti deciso dall’Assemblea federale, qualora:
2 La liberazione di crediti a causa di una grave recessione sottostà all’approvazione dell’Assemblea federale. Circa le altre liberazioni di crediti il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale nei messaggi sulle domande di crediti aggiuntivi o nell’ambito del consuntivo. |