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Art. 52 Fondi speciali
1 I fondi speciali sono patrimoni devoluti da terzi alla Confederazione con determinati oneri o provenienti da crediti a preventivo in virtù di disposizioni di legge. 2 Il Consiglio federale ne regola l’amministrazione tenendo conto di tali oneri o disposizioni di legge. 3 Le spese e i ricavi sono contabilizzati su conti di bilancio, al di fuori del conto economico. 4 La presentazione dei conti dei fondi disciplinati da una legge speciale, compresi i fondi con conti speciali ai sensi dell’articolo 5 lettera b, è retta dalle disposizioni della presente legge.56 56 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061). |