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Art. 53 Finanziamenti speciali
1 Vi è finanziamento speciale quando talune entrate sono vincolate all’adempimento di un compito determinato. La costituzione di un finanziamento speciale richiede una base legale. 2 Le uscite che non servono per l’acquisto di valori patrimoniali possono essere iscritte a bilancio come attivi soltanto se devono essere coperte mediante entrate a destinazione vincolata. |