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Art. 57 Unità amministrative
1 Le unità amministrative sono responsabili dell’impiego accurato, economico e parsimonioso dei crediti e valori patrimoniali loro affidati. 2 Le unità amministrative possono contrarre impegni ed effettuare pagamenti soltanto nel quadro dei crediti stanziati. I crediti possono essere utilizzati unicamente per lo scopo assegnato e per bisogni indispensabili. 3 L’unità amministrativa che gestisce crediti destinati ai bisogni di più unità amministrative accerta la fondatezza delle loro domande di credito. Per il rimanente, le unità amministrative richiedenti sono responsabili della valutazione dei bisogni. 4Di massima un progetto è finanziato da una sola unità amministrativa. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. |