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Art. 59 Amministrazione federale delle finanze
1 Fatte salve disposizioni particolari, l’AFF è responsabile dell’organizzazione uniforme della contabilità, del traffico dei pagamenti e della gestione delle disponibilità finanziarie nell’Amministrazione federale. 2 L’AFF è autorizzata a:
3 Se non vi è alcuna prospettiva di un esito più vantaggioso per la Confederazione, a prescindere da disposizioni previste da leggi speciali, l’AFF può:
59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281). 60 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281). |