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Art. 60a Cassa di risparmio del personale federale 64
1 Nel quadro della Tesoreria federale l’AFF gestisce la Cassa di risparmio del personale federale (CRPF) al fine di raccogliere fondi per la Confederazione e promuovere l’attività di risparmio. L’AFF può affidare a terzi la gestione della CRPF. 2 I conti sono gestiti per conto di:
3 Il Consiglio federale designa la cerchia delle persone aventi diritto a un conto secondo il capoverso 2. Può prevedere deroghe a tale diritto se, per l’assenza di un legame duraturo con l’organizzazione lavorativa della Confederazione, al rapporto di lavoro manca la vicinanza alla Confederazione o se le spese per la gestione del conto sono sproporzionate. 4 La Confederazione risponde degli impegni della CRPF e ne assume i costi, sempre che non siano coperti dai clienti. 64 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061). |