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Art. 62 Investimento di capitali disponibili
1 L’AFF investe i capitali che superano i bisogni di tesoreria in modo tale che ne sia garantita la sicurezza e un ricavo conforme al mercato. Tali capitali devono essere inclusi nei beni patrimoniali. 2 L’acquisto di fondi o di diritti di partecipazione a imprese con fine lucrativo non è permesso a scopo d’investimento. 3 I capitali di fondi speciali, costituiti in virtù di un atto normativo, possono essere investiti conformemente alle disposizioni in materia di previdenza professionale. |