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Art. 66 Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2009 73
1 Al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, il saldo del conto di compensazione di cui all’articolo 16 capoverso 2 si riduce di un miliardo di franchi. 2 L’articolo 17a si applica a tutte le entrate e uscite straordinarie dell’esercizio annuale in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica. 73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5941; FF 2008 7415). |