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Art. 66a Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 2014 74
1 Il diritto anteriore resta applicabile:
2 Per le unità amministrative gestite mediante mandati di prestazione e preventivo globale secondo l’articolo 44 della legge del 21 marzo 199775 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale proroga fino all’entrata in vigore della presente modifica i mandati di prestazione che scadono alla fine del 2015. All’atto della proroga il Consiglio federale può:
74 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711). |