|
Art. 6 Garanzia e sviluppo della qualità
1 Gli operatori della formazione continua sono responsabili della garanzia e dello sviluppo della qualità. 2 La Confederazione e i Cantoni possono sostenere procedure di garanzia e di sviluppo della qualità per garantire la trasparenza e la comparabilità dei cicli e titoli di formazione continua. 3 La garanzia e lo sviluppo della qualità delle offerte di formazione continua disciplinate e sostenute dalla Confederazione o dai Cantoni devono essere assicurati in particolare per quanto concerne:
|