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Art. 48a Violazione di una decisione 103
È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una decisione pronunciata nei suoi confronti sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. 103Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451). |