Art. 11 Obbligo di diligenza e di annuncio 33
1 Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell’ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie. 2 Esse hanno l’obbligo di annunciare senza indugio a un veterinario o, trattandosi di api, all’ispettore degli apiari, la comparsa di epizoozie e i sintomi sospetti e di prendere i provvedimenti atti a impedirne la trasmissione ad altri animali. A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.34 3 I veterinari, gli istituti d’analisi e gli ispettori degli apiari sono tenuti ad annunciare i casi al competente servizio cantonale, che trasmette l’annuncio alle autorità cantonali e comunali. I veterinari e gli ispettori degli apiari prendono immediatamente i provvedimenti atti a impedire la propagazione dell’epizoozia. 33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015). 34 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). |