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Art. 14 Identificazione e registrazione 37
1 Ogni animale della specie bovina, ovina, caprina e suina è contrassegnato e registrato nella banca dati sul traffico di animali. I costi dell’identificazione e della registrazione degli animali sono a carico dei rispettivi detentori.38 2 La Confederazione tiene un registro di tutte le aziende in cui sono detenuti animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, fondato sui dati forniti dai Cantoni. 3 Il detentore tiene un registro degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina presenti nella sua azienda. In esso sono indicati tutti i cambiamenti degli effettivi nonché tutte le inseminazioni naturali e artificiali. 4 Il Consiglio federale disciplina la tenuta del registro e l’identificazione degli animali. Può prevedere deroghe all’obbligo di identificazione e registrazione degli animali. 37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996IV 1). 38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451). BGE
105 IV 142 () from 4. April 1979
Regeste: Art. 14 Abs. 1 TSG; Art. 11.11, 11.15 TSV in der Fassung vom 15. Dezember 1967. Werden Tiere der Rinder-, Schaf-, Ziegen- oder Schweinegattung in einen andern Viehinspektionskreis transportiert, so ist zur Einholung der Verkehrsscheine verpflichtet, wer den Transport anordnet. |