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Art. 15 Certificato d’accompagnamento 39
1 Per ogni animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina che lascia l’azienda, il detentore emette un certificato d’accompagnamento. Tale certificato segue lo spostamento dell’animale ed è consegnato al nuovo detentore. In caso di trasporto, su mercati e in esposizioni, il certificato d’accompagnamento va esibito, su richiesta, agli organi incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle epizoozie, le derrate alimentari e l’agricoltura. Nei macelli va consegnato al veterinario ufficiale.40 2 Il Consiglio federale disciplina il contenuto e la forma del certificato d’accompagnamento. Può prevedere ch’esso:
39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1). 40 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015). |