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Art. 16 Estensione del campo d’applicazione delle prescrizioni in materia di controllo 43
Il Consiglio federale può estendere il campo d’applicazione degli articoli 14–15a ad animali di altre specie qualora questi rappresentino un pericolo di trasmissione di epizoozie o qualora occorra comprovare la provenienza di derrate alimentari di origine animale. 43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451). |