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Art. 18 Controllo su fiere, mercati, esposizioni e concorsi
1 Le fiere, i mercati o le esposizioni, cui sono presentati animali della specie equina, bovina, ovina, caprina o suina, sono posti sotto sorveglianza veterinaria e di polizia. 2 A una fiera o un mercato di animali da reddito possono essere presentati soltanto quelli che il controllo veterinario di entrata non ha trovato ammalati né sospetti. 3 Per le mostre locali, il Consiglio federale può consentire deroghe alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 e dell’articolo 15, nonché estendere la sorveglianza veterinaria e di polizia sui mercati o esposizioni ad altre specie animali, qualora queste costituiscano un rischio di trasmissione di epizoozie.45 45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1347; FF 1996 IV 1). |