|
Art. 30 Controllo dei cani 62
1 I cani devono essere contrassegnati. Il Consiglio federale disciplina le modalità di contrassegno. 2 I cani devono essere registrati in una banca dati centrale. I Cantoni provvedono alla registrazione. La banca dati può anche contenere dati su cani che presentano disturbi del comportamento o su divieti di detenere animali. 62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2269; FF 2006 5015). |