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Art. 32 Indennità per perdita di animali
1 Vengono versate indennità per perdite di animali quando:
1bis Il Consiglio federale determina per quali altre epizoozie talune perdite di animali non diano diritto a un’indennità cantonale; tiene conto a questo scopo della diffusione dell’epizoozia come pure dello scopo e delle possibilità di lotta.70 2 Se un Cantone paga, secondo le predette disposizioni, indennità per perdita di animali a proprietari domiciliati in un altro Cantone, esso ha il diritto di regresso verso il Cantone di domicilio per la metà dell’indennità. Se l’infezione esisteva già al momento dell’importazione, tale diritto di regresso comprende l’intera indennità. Le intese fra i Cantoni sono riservate. In caso di contestazione, decide il Consiglio federale come istanza unica. 3 Se si tratta di animali presentati a una esposizione intercantonale o svizzera o a una fiera o a un mercato in un altro Cantone, il Cantone di domicilio del proprietario paga l’indennità prevista nella sua legislazione. 69Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). 70Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3711; FF 1993 I 609). |