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Art. 34 Limitazione dell’obbligo delle indennità
1 L’indennità non è pagata, o è ridotta in caso di colpa lieve, se una persona lesa è corresponsabile dell’epizoozia, l’ha annunciata troppo tardi o non affatto o non ha adempiuto completamente le prescrizioni e gli ordini di polizia delle epizoozie. 2 Nessuna indennità è pagata segnatamente:
3 ...74 73 Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). 74Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1975 (RU 1977 1187; FF 1975 II 105). Abrogato dal n. I della LF del 16 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). |