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Art. 38 Riduzione, diniego e restituzione di contributi 76
1 I contributi posso essere ridotti o negati qualora l’avente diritto violi la presente legge, le disposizioni d’esecuzione o una decisione emanata in virtù delle stesse. 2 Se i presupposti per l’assegnazione di contributi non sono più adempiuti o se oneri e condizioni non sono stati rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. 3 I contributi ricevuti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall’applicazione delle disposizioni penali. 76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4237; FF 2003 3930). |