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Art. 45 Restituzione
1 Può essere chiesta la restituzione delle indennità indebitamente riscosse.86 2 Il diritto alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui gli organi competenti ne hanno avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è sorto.87 3 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.88 86Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469). 87 Nuovo testo giusta l’all. n. 26 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). 88 Nuovo testo giusta l’all. n. 26 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185343; FF 2014 211). |