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Art. 48 Contravvenzioni 96
1 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15acapoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21, 23 e 30. 2 È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione d’esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi. 96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5749; FF 2019 3451). |