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Art. 53b Collaborazione internazionale 117
1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali in materia di diagnosi, formazione, esecuzione dei controlli, cooperazione allo sviluppo e scambio di informazioni nel settore della salute animale. 2 Il Consiglio federale può concludere con Stati non membri dell’Unione europea trattati internazionali sul riconoscimento dell’equivalenza delle prescrizioni sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali e di prodotti animali. 117 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). |