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Art. 59a Sostituzione 135
1 Il DFI emana, in luogo dei Cantoni che non vi hanno provvisto, le disposizioni d’obbligatorietà generale che sono necessarie secondo il diritto federale per la lotta contro le epizoozie. 2 L’USAV dispone, in luogo degli organi esecutivi cantonali che non vi hanno provvisto, le misure necessarie nel singolo caso. 135 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1776; FF 1980 I 469). |