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Art. 59b Opposizione 136
1 Le decisioni dell’USAV possono essere impugnate con opposizione. 2 L’opposizione non ha effetto sospensivo; quest’ultimo può essere accordato su domanda. 3 Il termine di opposizione è di dieci giorni. 136 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 907; FF 2011 6259). |