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Art. 61 Entrata in vigore, abrogazione del diritto precedente
1 Il Consiglio federale stabilisce l’entrata in vigore della presente legge. 2 Alla stessa data sono abrogate tutte le prescrizioni contrarie a essa, segnatamente la legge federale del 13 giugno 1917138 sulle misure per combattere le epizoozie e la legge federale del 28 settembre 1962139 concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini. 3 Le disposizioni abrogate rimangono applicabili ai fatti avvenuti durante la loro validità. 138 [CS 9264; RU 1950 II 1493 art. 12 cpv. 2 1527, 1954 455n. I 1 857 art. 1 cpv. 1, 1956 142art. 1 1299, 1959 622] 139 [RU 1963 189] |